Non vi può essere comportamento più confliggente con i doveri che incombono sul procuratore o sull’avvocato, di quello del professionista che si appropri di somme di pertinenza del cliente, versandole sul proprio conto corrente e negando ogni rapporto telefonico o epistolare con il collega dominus della pratica. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Parma […]