Non può essere imputata alcuna superficialità al professionista che abbia adottato ogni ragionevole precauzione nella negoziazione di un assegno risultato poi essere di provenienza illecita. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 giugno 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1993, n. 125