Il professionista che negozi e incassi un assegno di spettanza del cliente, e si appropri delle somme così incassate, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità e fedeltà propri della classe forense. (Nella specie é stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 23 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 202