Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione del C.d.O – Ricorso al C.N.F. – In impugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 16 febbraio 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 156

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di atti da parte del cliente – Ritardato invio degli atti – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non viola alcuna norma deontologica l’avvocato che spedisca alcuni atti al cliente in un arco di tempo che, pur pregiudicando la possibilità di appellare una sentenza, è da ritenersi congruo, quando il cliente stesso nulla abbia detto in merito all’urgenza della richiesta.(Nella specie l’avvocato è stato prosciolto dall’addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 24 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 14 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 157

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 22 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 153

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico -Tassatività dei requisiti – Sussiste.

    Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale ammesso all’albo professionale deve dimostrare che:
    – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio stacato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente ;
    – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era adibito in via esclusiva alle cause e agli affari dell’ente ma svolgeva anche funzioni amministrative dirigenziali). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 22 dicembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 152

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Organizzazione di un “brindisi” in un locale del Tribunale senza autorizzazione – Illecito deontologico – Non sussiste.

    Non può essere incolpato di alcuna violazione deontologica l’avvocato che organizzi un “brindisi” con altri colleghi per festeggiare un successo processuale in un locale del Tribunale senza autorizzazione all’uso del locale. (Nella specie, in considerazione della mancanza di riscontri oggettivi sulla colpevolezza del professionista è stata annullata la decisione del C.d.O.) (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Alba, 9 aprile 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 151

  • Avvocati – Tenuta albi – Iscrizione – Cittadino extracomunitario – Mancanza di reciprocità – Rigetto.

    Non può essere accolta la richiesta di iscrizione all’albo di un cittadino extracomunitario, nonostante le deroghe ormai previste sia in relazione ai cittadini extracomunitari sia (ed ancor di più) in relazione ai cittadini comunitari, quando manchino i requisiti minimi prescritti per tale iscrizione. (Accoglie il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 18 gennaio1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 150

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse istruzioni al domiciliatario – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che dopo aver incaricato quale suo procuratore extra districtum un altro professionista ometta, nonostante le richieste, di fornire istruzioni al collega e usi espressioni offensive e poco educate nei confronti dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Viterbo, 21 gennaio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 149

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

    Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto il professionista che incassi dalle controparti debitrici somme di denaro e le trattenga indebitamente a compensazione delle proprie competenze professionali, senza autorizzazione dello stesso cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 20 gennaio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 14 novembre 2000, n. 148

  • Avvocati – Tenuta albi – Elenco speciale – Dipendente ente pubblico – Legge 218/90 – Diritti quesiti – Trasformazione in ente privato – Domanda di iscrizione – Rigetto.

    L’articolo 3 della legge professionale consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale. Eccezionalmente l’art. 3 della legge n. 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero preposti agli uffici legali, e iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo oppure iscritti nel registro dei praticanti avvocati, avendo in questo caso un’aspettativa tutelabile. Il diritto all’iscrizione deve pertanto escludersi nel caso in cui il professionista al tempo della trasformazione non era neppure iscritto nell’elenco dei praticanti avvocati. (Nella specie il professionista aveva effettuato l’iscrizione all’elenco dei praticanti solo successivamente alla trasformazione dell’ente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 24 marzo 1999).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 14 novembre 2000, n. 147