Il C.d.O. può ascoltare il teste anche su fatti non contestati all’incolpato in quanto il provvedimento disciplinare ha carattere amministrativo, e non penale, e il collegio giudicante, al fine di raggiungere la verità, ha il potere di rivolgere al teste tutte le domande attinenti ai fatti che hanno contraddistinto il procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 5 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 95