Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non fornisca informazioni al collega dominus di causa, contatti direttamente e induca la controparte ad una transazione omettendo di avvisare il suo difensore, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 17 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 17 novembre 2001, n. 235