In mancanza della prova che l’incolpato abbia tenuto un determinato comportamento, deve ritenersi che l’accusa non sia fondata e conseguentemente l’incolpato deve essere prosciolto. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano del 22 maggio 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 4 marzo 1995, n. 19