Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 novembre 1997). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del […]