È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dal professionista che sia privo dello ius postulandi per avvenuta cancellazione dall’albo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 7 novembre 1997, n. 140/97). Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 153