Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato domiciliatario che ometta di dare informazioni e di restituire documenti al collega dominus e al cliente, che trattenga somme avute in ragione del mandato ed emetta titoli di credito andati poi ripetutamente protestati. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per un anno). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 105