L’avvocato che, nella sua qualità di presidente del c.d.a. di una società per azioni, si renda partecipe di ipotesi corruttive accettando denaro da una ditta per garantire l’assegnazione di un appalto di manutenzione e fornitura, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102