Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non penale e pertanto non è applicabile a tale procedimento l’istituto della continuazione del reato propria del giudizio penale, né può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale con l’articolo 111 Cost., sul giusto processo, considerando che anche nel procedimento disciplinare è garantito il principio del contraddittorio e della difesa dell’imputato. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Venezia, 15 febbraio 1999 – 23 ottobre 1999 – 6 luglio 1998).
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Avvocato – Norme deontologiche – principi generali – Dovere di probità e decoro – Inadempimento di obbligazioni personali – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
E’ legittimo il comportamento del professionista che, destinatario di una procedura esecutiva per il recupero di spese di giudizio relative ad una lite di cui era stato parte, non adempia ma promuova alcune procedure difensive nel rispetto dei doveri di dignità e decoro propri della classe forense. (Nella specie, non ritenendo vi fosse alcun inadempimento, e non essendo ancora consolidata l’obbligazione della controparte il professionista aveva ritenuto opportuno, per strategia difensiva, non provvedere all’adempimento delle spese a cui era stato condannato con provvedimento immediatamente esecutivo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 141
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Questione di legittimità costituzionale ex art. 24 e 111 della Costituzione – Contrarietà con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà personali – Manifesta infondatezza.
Il procedimento davanti al C.d.O. ha natura amministrativa, e non penale, e pertanto essendo soggetto a regole proprie, che comunque garantiscono i principi del contraddittorio e della difesa, non può ritenersi in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, relativi al diritto dei difesa e al giusto processo, né con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà personali. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 141
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Ricorso presentato direttamente presso la segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 2 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 140
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Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Concessione di un termine per la rimozione della causa di incompatibilità – Ricorso al C.N.F. – Atto inimpugnabile – Inammissibilità.
E’ inammissibile in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento con il quale il C.d.O., rilevando una causa di incompatibilità, concedeva al professionista un termine per rimuovere la medesima o comunque per fornire chiarimenti e deduzioni al consiglio. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve o definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 139
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo perché sospeso, cancellato o radiato con sanzione divenuta definitiva – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato radiato con sanzione divenuta definitiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 18 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 2 luglio 2001, n. 138
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo – Mancanza dello ius postulandi – Autentica della firma da parte di avvocato non abilitato all’esercizio davanti le giurisdizioni superiori – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (A nulla rilevando la semplice attestazione di autenticità della firma effettuata da un avvocato, peraltro non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 2 luglio 2001, n. 137
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo perché sospeso, cancellato o radiato con sanzione divenuta definitiva – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato radiato con sanzione divenuta definitiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DANOVI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 136
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Estinzione del procedimento.
Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. (Dichiara estinto il procedimento avverso decisione C.d.O. di Padova, 3 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 135
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive in udienza – Illecito deontologico.
L’avvocato che in udienza usi espressioni offensive nei confronti del collega pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.; la provocazione, infatti, può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 16 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 2 luglio 2001, n. 134