L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta dopo cinque anni dalla commissione del fatto, e pertanto deve dichiararsi l’estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 23 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158