E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 6 ottobre 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richieste di compensi sproporzionati – Mancata restituzione dei documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che chieda compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta giustificandoli con pagamenti da effettuare, che in effetti risultano essere di molto inferiori, e che condizioni la consegna di documenti, più volte richiesti dai clienti, al pagamento di somme esorbitanti a titolo di parcella (Nella specie è stata sostituita la sanzione della censura con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 24 giugno 1997).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ordinanza del C.d.O. di esibizione di atti – Ricorso al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Inammissibilità.
E’ inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso l’ordinanza di esibizione di documenti emessa nell’ambito di un procedimento disciplinare. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 15 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 174
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Comunicazioni non veritiere in giudizio – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi di probità, dignità e decoro l’avvocato che invii soldi a propri assistiti al fine di farsi procurare nuovi clienti, che chieda la liquidazione di un compenso per un procedimento nel quale non risultava difensore e che ripetutamente adduca impedimenti non veritieri per rinviare procedimenti giudiziari. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Parma 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 11 settembre 2001, n. 173
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia – Cessazione della materia del contendere – Inammissibilità
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e lestinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 8 novembre 2000).
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia – Cessazione della materia del contendere – Inammissibilità
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e lestinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 2 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. -Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto (ex art. 50 r.d.l. 1578/33). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 24 giugno 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento Minacce e percosse ad un cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l’avvocato che nel caso di mancato pagamento aggredisca, percuota e minacci di azioni sproporzionate il cliente. (Nella specie la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione è stata ridotta da mesi tre a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O di Bolzano, 16 settembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni al C.d.O – Mancata restituzione dei documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non ottemperi alla consegna di documenti più volte richiesti dai clienti e che non risponda alle richieste del C.d.O. in merito agli esposti presentati contro lo stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 dicembre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 11 settebre 2001, n. 168
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza e dovere di difesa – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che nel corso di una causa ecceda nell’attività difensiva arrivando ad accusare il difensore di controparte di gravi reati penali. (Nella specie è stata ridotta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 25 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 167