E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (A nulla rilevando la semplice attestazione di autenticità della firma effettuata da un avvocato, peraltro non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 23 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BASSU), sentenza del 2 luglio 2001, n. 137