Il principio della immutabilità del giudice riguarda esclusivamente l’attività giudiziaria e non è applicabile all’attività amministrativa quale quella relativa alla tenuta degli albi. Pertanto è legittima la cancellazione dall’albo, per mancanza del requisito della residenza e del domicilio, adottata dal C.d.O. diversamente composto purchè, nella seduta successiva alla prima, i consiglieri presenti abbiano garantito il rispetto del numero legale prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 8 novembre 2001, n. 231