La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex articolo 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. E’ pertanto di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. Tale principio si applica ai procedimenti disciplinari in corso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
In conformità con la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 14 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Espressioni sconvenienti ed offensive- Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive verso magistrati, anche se non rivolte al singolo ma impersonalmente ad un astratto componente della magistratura. (Nella specie proprio in considerazione della astrattezza del riferimento e della intervenuta conciliazione tra le parti la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Omessa specificazione – Formulazione generica ma chiara – Legittimità.
Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità del processo penale, essendo sufficienti il richiamo alla inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione quando gli addebiti siano stati espressi, se pur genericamente, e abbiano consentito all’incolpato di difendersi senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Eccezione di legittimità costituzionale dell’ art. 38 l.p.f. – Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 38 r.d.l. n. 1578/33 per preteso contrasto con l’articolo 25 della Costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale; pertanto la sua funzione disciplinare ha natura amministrativa e la sua regolamentazione non determina alcun contrasto con il principio costituzionale garantito dell’indipendenza della magistratura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 24 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 13 settembre 2003, n. 260
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni – Provvedimento sanzionatorio nullo per errore di diritto – Nullità della decisione.
Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per quindici giorni, inferiore al minimo previsto dalla legge professionale, è invalido per errore di diritto ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria; né consegue che per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare. (Dichiara nulla la decisione del C.d.O. di Velletri, 8 marzo 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 17 settembre 2003, n. 259
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Non luogo a provvedere.
Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. (L’evento, infatti, rende inutile la decisione dal momento che la sanzione è strettamente personale e non potrebbe più essere eseguita). (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 maggio 1991)
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Rigetto per motivi di incompatibilità – Preventiva audizione dell’interessato – Necessità.
Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver “sentito” l’interessato nelle sue giustificazioni, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per presentare le deduzioni ed eventualmente proporre istanza per la presentazione di testimoni o l’audizione personale dell’interessato. (Nella specie è stata annullata la decisione adottata senza la preventiva audizione dell’interessato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 10 dicembre 2002)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza disciplinare – Decisione del C.d.O. di incompetenza – Rinvio degli atti al C.d.O. d’origine – Ricorso al C.N.F. del professionista imputato – Inammissibilità.
È inammissibile in quanto proposto contro una deliberazione ordinatoria del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso del professionista imputato avverso l’ordinanza del C.d.O. di diniego di competenza e rimessione al C.d.O. di origine. Gli atti impugnabili davanti al C.N.F., infatti, sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame; quindi del tutto inammissibili si configurano i ricorsi proposti contro deliberazioni che non definiscono il merito dei procedimenti o che non prevedono alcun concreto provvedimento adottato a carico del ricorrente. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del C.d.O. di diniego di competenza e rimessione la C.d.O. di origine). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 1 ottobre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 256
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Segretezza delle adunanze ex art. 42 r.d. n. 37/1934 – Dibattimento di molteplici procedimenti – Legittimità.
Non viola il principio per il quale non sono pubbliche le adunanze del C.d.O. il fatto che in una medesima adunanza siano trattati e discussi più procedimenti disciplinari, peraltro tutti a carico del medesimo professionista. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 1 ottobre 1999)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 256