La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia i grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante l’omessa precisazione sull’ammontare delle somme che dovevano essere restituite).(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 novembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 283