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  • Il COA di Roma formula richiesta di parere “circa la compatibilità tra l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e il richiamo in servizio a domanda senza assegni, in qualità di Comandante e Coordinatore di un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate il cui stato giuridico è regolato dagli artt. 1626 e ss. del d.lgs. 66/2010″.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Premesso che in materia di tenuta degli Albi il COA gode di un margine di discrezionalità che si lega – anzitutto – alla valutazione delle concrete caratteristiche del caso, occorre dunque che il COA valuti, in tale prospettiva, se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica specie con riguardo al rischio di un conflitto tra l’obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 12 maggio 2025

  • Il COA di Benevento chiede di sapere se possano trasmettersi le comunicazioni intercorse tra colleghi a seguito di una richiesta formale pervenuta dai Carabinieri, delegati all’attività di indagine, nell’ambito di un procedimento penale avviato per fatti oggetto della predetta corrispondenza.

    Nel caso di cui al quesito, la presenza di una esplicita richiesta da parte dei Carabinieri, delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza prevale sull’obbligo deontologico e l’avvocato – anche per sottrarsi a eventuali conseguenze penali della mancata collaborazione – è tenuto a consegnare la corrispondenza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 12 maggio 2025

  • Prescrizione ed illeciti istantanei ovvero permanenti a cavallo dei due regimi: l’individuazione della disciplina applicabile

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quello della commissione del fatto nel caso di illecito istantaneo, ovvero quello della cessazione della sua permanenza, avuto riguardo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (2 febbraio 2013).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 13072 del 16 maggio 2025

  • Il COA di Brindisi formula quesito in merito all’operatività del divieto di testimoniare, di cui all’articolo 51 del Codice deontologico, nel caso di un avvocato che – ancora difensore della società datrice di lavoro – sia chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario relativo al licenziamento di una dipendente, anche nel caso in cui non conosca i capitoli di prova.

    Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto in via di principio si ritiene che al quesito debba essere data risposta nel senso dell’obbligo di astenersi dal testimoniare, considerato il chiaro disposto dell’art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 12 maggio 2025

  • Il COA di Torre Annunziata formula una serie di quesiti relativi all’interpretazione dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 247/12.

    Chiede di sapere, in particolare, se la solidarietà nei confronti di “tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” riguardi anche l’avvocato che – pur costituito in giudizio – abbia rinunciato all’incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia però ancora creditore delle proprie competenze; e se “la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciatario che non abbia sottoscritto né l’accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciatario del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite. Chiede inoltre di sapere se la predetta solidarietà “operi ex se ovvero indipendentemente dalla consapevolezza da parte dei procuratori delle altre parti del mancato pagamento delle competenze del procuratore che ha prestato la propria attività professionale negli ultimi tre anni”.
    Infine, con quesito apparentemente non collegato ai precedenti, chiede di sapere se la corrispondenza dichiarata “riservata” tra Colleghi possa essere esibita ove la stessa sia necessaria al fine di attivare eventuale procedura di segnalazione al Consiglio di Disciplina Forense.
    Con riferimento alla prima serie di quesiti, si osserva quanto segue. L’articolo 13, comma 8 della legge professionale pone in capo alle parti l’obbligo solidale di pagamento “dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” per il caso in cui “una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma”.
    Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per un verso, è necessario che la controversia sia stata risolta in via bonaria e che, per l’altro, l’avvocato costituito abbia svolto attività professionale negli ultimi tre anni, sia ancora creditore e non abbia rinunciato al beneficio della solidarietà. Così definita la portata della disposizione in esame, si ritiene che – ferme tutte le altre condizioni previste dalla medesima – non possa ritenersi ostativa la circostanza che l’avvocato abbia svolto attività solo in una parte del procedimento giudiziale o arbitrale poi risolto in via bonaria, ad esempio perché successivamente rinunciatario. E che, correlativamente, la disposizione in esame operi unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria e cioè mediante accordo preso in qualsiasi forma, in tale fattispecie non rientrando – all’evidenza – la pronuncia di compensazione delle spese di lite.
    Quanto, infine, alla possibilità di produrre corrispondenza riservata ai fini di segnalazione al C.D.D. si osserva quanto segue.
    Dalla lettera dell’articolo 48, comma 1 del Codice deontologico sembra potersi evincere che il divieto di produzione di corrispondenza riservata sia quella tra colleghi direttamente attinente al rapporto relativo alla controversia in atto e che, quindi, la ratio del divieto sia quella di “garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate – con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita” (così, tra le altre, CNF, sent. n. 20/2023). Da ciò consegue che, quando l’esibizione della corrispondenza sia invece funzionale ad assicurare l’osservanza degli obblighi deontologici, la ratio del divieto non operi, beninteso ove la corrispondenza posta alla base dell’esposto/segnalazione disciplinare sia nella disponibilità del segnalante e non sia stata acquisita illecitamente o in violazione delle norme deontologiche.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 12 maggio 2025

  • Il COA di Trento formula quesito in merito all’esonero parziale dalla frequenza del corso di formazione obbligatorio di cui all’articolo 43 della legge n. 247/12 per i praticanti che svolgano altresì un tirocinio presso l’ufficio giudiziario ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013.

    Riferisce il COA nel quesito di aver stipulato una Convenzione con il Tribunale di Trento, la quale prevede, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, “… l’obbligo per il tirocinante di frequentare, nel periodo in cui lo stesso sia iscritto al registro dei praticanti, uno dei 3 moduli semestrali della scuola forense” (p. 4).
    Tale esenzione parziale dall’obbligo di frequenza della Scuola Forense troverebbe giustificazione nel fatto che i praticanti-tirocinanti presso il Tribunale di Trento devono partecipare ai corsi di formazione decentrata della Scuola Superiore della magistratura, il cui programma (all.to 2) comprende anche le materie di deontologia e di ordinamento forense.
    Sul punto, non può che rinviarsi alle Linee guida indirizzate – in materia – ai Presidenti dei COA e ai Direttori delle Scuole forensi in data 4 giugno 2024, le quali escludono – per i tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 17/2018 – qualunque forma di esonero rispetto alla frequenza del corso di formazione obbligatorio.
    Come si legge infatti nelle predette linee guida:

    “qualora lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 sia iniziato dopo la entrata in vigore del d.m. 17/2018, fermo restando la convalida di cui al comma 13, il tirocinante, al pari di ogni altro tirocinante che svolga una forma ordinaria di tirocinio, deve frequentare un corso di formazione per l’accesso. A tal conclusione si giunge in maniera pressoché lineare: dopo l’entrata in vigore del d.m. 17/2018, coloro i quali svolgono le forme di tirocinio di cui al comma 6 dell’art. 41 della l. 247/2012 devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per l’accesso organizzato secondo le modalità di cui al d.m. 17/2018. È ragionevole ritenere – anche al fine di scongiurare forme di disparità di trattamento – che, al pari dei tirocinanti che svolgono il tirocinio secondo le forme ordinarie, i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 debbano frequentare un corso di formazione per l’accesso. Invero, a tale conclusione si giunge agevolmente ove si consideri che tale obbligo grava sui tirocinanti che accedono al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della l. 247/2012 e di cui al d.m. 58/16.”.

    Nei medesimi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 24 aprile 2025

  • Legittimo impedimento: la valutazione del certificato medico non presuppone specifiche competenze in ambito sanitario

    Il Giudice disciplinare può valutare se un certificato medico sia o non sia dimostrativo di un impedimento assoluto a presenziare all’udienza, senza che ciò richieda particolari competenze in ambito sanitario (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita illegittimità del rigetto della domanda di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 13072 del 16 maggio 2025

  • Il COA di Vicenza chiede di sapere se il difensore di un imputato assolto con sentenza ex art. 554 ter c.p.p. possa chiedere l’emissione del parere di congruità al Consiglio di appartenenza per il rimborso delle spese legali sostenute, assumendo che la sentenza pronunciata ex art. 554 ter c.p.p. perché il fatto non sussiste sia equiparabile alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., nonostante la sentenza di non luogo a procedere, anche se non impugnata, possa essere revocata ai sensi dell’art. 554 quinquies c.p.p.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Non è possibile ritenere equiparabili, ai fini della liquidazione delle spese, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554 ter c.p.p. (c.d. sentenza predibattimentale).
    Quest’ultima, a differenza di quella emessa a seguito del dibattimento, non ha caratteristiche tali da poter far considerare deciso il merito della questione processuale e, inoltre, è revocabile ex art. 554 quinquies c.p.p.
    Ai fini della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, per il quale ovviamente si richiede la congruità, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente in materia di rimborso delle spese legali agli imputati assolti (decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa) prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”. Il decreto, quindi, contempla criteri di erogazione dei rimborsi ancorati alla sentenza passata in giudicato in senso pieno e quindi solo a quella emessa a seguito di dibattimento.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 28 marzo 2025

  • Il COA di Gorizia, valutata la poca chiarezza dei criteri di determinazione del compenso in tema di udienza di convalida di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, chiede al CNF di chiarire se l’attività difensiva svolta in sede di udienza di convalida comprenda anche l’attività che il difensore svolge qualora sia richiesta l’applicazione di una misura cautelare e dunque se in tal caso non si applichi anche il parametro relativo alle cautelari personali.

    Come noto, il Capo III del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche contiene le disposizioni concernenti l’attività penale e, in particolare, all’art. 12 sono regolati i parametri generali per la determinazione dei compensi.
    Tale disposizione, in effetti, nulla dice in tema di udienza di convalida né di applicazione della misura cautelare: ai commi 3 bis e 3 ter sono invece disciplinati i compensi in materie più specifiche come, ad esempio, le investigazioni difensive e l’attività davanti al Tribunale per i minorenni.
    Per poter rispondere al quesito è quindi necessario fare riferimento non solo e non tanto al citato art. 12 D.M. e alla tabella n. 15 allegata, quanto piuttosto all’art. 2 D.M. non foss’altro perché quest’ultimo prevede che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.
    Si tratta di una disposizione generale, il cui valore riguarda tutte le attività e quindi, senza dubbio alcuno, anche quella penale.
    Il giudizio di convalida, regolato dall’art. 391 c.p.p., è caratterizzato da una complessa attività difensiva che può riassumersi nelle seguenti specificazioni:

    1. il difensore conosce la contestazione del proprio assistito in occasione dell’udienza e, conseguentemente, ha la possibilità di visionare il fascicolo del P.M. e dialogare approfonditamente con il proprio assistito soltanto in tale occasione;
    2. dalla lettura del fascicolo e sempre in udienza di convalida, il difensore deve valutare la legittimità dell’arresto o del fermo;
    3. laddove fosse richiesta l’applicazione di una misura cautelare personale, sarà compito del difensore valutare sempre in sede di udienza di convalida le esigenze cautelari evidenziate dal P.M.

    Ne consegue che nel caso in cui vi sia richiesta di misura cautelare il difensore dovrà valutare non soltanto il passato, ovverosia l’attività espletata dalla P.G. e dal P.M. in sede di arresto, ma anche compiere una valutazione prognostica sul futuro, ovverosia sulla sussistenza di quei requisiti indicati dalla pubblica accusa per giustificare l’applicazione della misura medesima.
    Nessuno può dubitare, e tanto meno confutare, che si sia in presenza di una attività del difensore particolarmente complessa e se è vero che è espletata in un’unica udienza è altresì vero che il giudizio di convalida può comportare difese per così dire duplici, in quanto finalizzate, in un caso, a far dichiarare illegittimo l’arresto e, nell’altro, insussistente la ragione cautelare.
    Parrebbe pertanto ragionevole ritenere che nel caso di cui trattasi il difensore possa applicare, limitatamente alla fase di studio della controversia, l’importo previsto dal parametro per il giudizio di convalida e per quello cautelare personale: non paiono invece dovuti, con riferimento proprio agli aspetti cautelari i compensi previsti per la fase introduttiva e decisionale del giudizio cautelare, poiché a ben vedere non si tratta di un giudizio vero e proprio, ma, nel caso di specie, solo di attività difensive per una richiesta comunque collegabile agli elementi del diverso giudizio di convalida.

      Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 27 marzo 2025

    1. Il COA di Pescara chiede di sapere se dal combinato disposto dell’art. 17, comma 10, lett. b) e dell’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 possa derivare la cancellazione “automatica” dal registro dei praticanti, una volta che l’iscritto abbia conseguito il certificato di compiuta pratica e come possa armonizzarsi, la normativa sopratrascritta, con il secondo periodo del medesimo art. 17, comma 10, lett. b), della Legge n. 247/2012, secondo cui “l’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

      La risposta è resa nei termini seguenti.
      L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
      Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo o non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio.

      Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 13 marzo 2025