Il provvedimento con il quale si procede all’iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 227 del 29 novembre 2022