Autore: admin

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione

    La delibera di apertura di un procedimento disciplinare è un atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del COA, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice si sia pronunciato.
    Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa, sicché l’impugnazione della delibera di apertura di procedimento disciplinare si inscrive nel sistema di impugnabilità dei provvedimenti amministrativi, per il quale i vizi del procedimento non sono lesivi dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo del professionista, se non quando si traducano in vizi del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. di Bassano del Grappa, 20 gennaio 2011).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TACCHINI), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo chiede di sapere se sia consentito o meno che un praticante iscritto al Registro Speciale di un determinato Ordine possa svolgere la pratica forense presso lo Studio di un avvocato iscritto all’Albo di un diverso Ordine.

    Come già ritenuto da questa Commissione con il parere del 27 novembre 2003, si ritiene che non vi siano dati ostativi alla possibilità che un praticante avvocato iscritto nel Registro Speciale di un Ordine, possa svolgere la pratica forense presso lo studio di un avvocato iscritto all’Albo di un Ordine diverso dal primo, tenuto conto della valenza distrettuale della pratica forense (cfr. art. 17 n. 5 R.D.L. 1578/1933), sicché nulla impedisce che il praticante possa svolgere la sua attività in luogo diverso da quello del circondario su cui insiste il Consiglio dell’Ordine presso cui è tenuto il Registro Speciale, laddove siano rispettate le previsioni di cui al R.D.L. 1578/1933, al R.D. n. 37/1934 e al D.P.R. 10/04/1990 n. 101.
    Conseguentemente, rimangono invariati tutti i poteri di controllo da parte del Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto il praticante nonché gli obblighi previsti per lo stesso.
    E così al Consiglio presso cui è iscritto, il praticante dovrà esibire le certificazioni richieste al dominus, tutta la documentazione relativa alle udienze cui abbia partecipato, agli atti processuali o stragiudiziali a cui abbia collaborato, alle questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato e comunque tutto quanto inerente lo svolgimento della pratica, rimanendo nella facoltà del Consiglio stesso procedere alle verifiche nei modi ritenuti opportuni.
    Ulteriore conforto alla tesi sin qui esposta, si trova poi nella legge 21/12/1999 n. 596, secondo cui il domicilio professionale è equiparato alla residenza, sicché in ogni caso il praticante abilitato potrebbe svolgere la propria attività presso un dominus iscritto ad Ordine diverso da quello di appartenenza del praticante stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 4

  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto al CNF il seguente parere: “se possa essere iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati un dottore che abbia prodotto un certificato di laurea specialistica – presso Università telematica – da cui risultino, oltre ad esami superati ed altri riconosciuti, anche esami convalidati (sulla base di esperienza professionale, come specificato dalla segreteria dell’università)”.

    La risposta al parere è resa nei seguenti termini.
    Nell’ipotesi in cui l’Università telematica che ha rilasciato la “Laurea Specialistica in Giurisprudenza” goda di riconoscimento legale, il titolo non può essere assoggettato a valutazioni del COA in ordine alle singole discipline che hanno contribuito a costituire il curriculum ufficiale dello studente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 3

  • L’Ordine di Castrovillari, avendo ricevuto segnalazione relativa ad un iscritto esercente la professione, pur essendo dipendente comunale con contratto part-time, chiede se, in base alla vigente normativa, il detto professionista versi in condizioni di incompatibilità.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito, va considerato che il R.D.L. 1578/33 stabilisce che l’esercizio della professione è “incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e in generale di qualsiasi Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
    Con la L. 662/96 tale norma venne parzialmente modificata prevedendosi un’eccezione al divieto per i dipendenti che abbiano ottenuto l’iscrizione dopo il 1996 e che risultando ancora iscritti abbiano optato per un rapporto a tempo parziale, fino al 50%.
    Nel 2003, con la legge n. 339, i divieti di cui al R.D.L. vennero ripristinati per la professione forense, cosicché ove mai il professionista che alla data del 1996 risultava ancora iscritto non avesse dato, entro il 2006, comunicazione all’Ordine dell’opzione, i Consigli sarebbero stati tenuti alla cancellazione d’ufficio. Ne consegue che l’esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico, anche a tempo parziale.
    La legge n. 339/2003, peraltro, ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., sent. N. 390/2006) nonché il controllo di compatibilità con le Direttive dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza 2 dicembre 2010, Jakubowska, in c. C-225/09, ha chiarito che la Direttiva n. 98/5 CE, da alcuni invocata a sostegno della compatibilità, vada interpretata nel senso che lo Stato membro ben può imporre restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’impiego pubblico con il fine di conseguire l’obbiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse. Infatti, indispensabile condizione all’esercizio della professione è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, cosa che non può avvenire per il pubblico dipendente, seppure part-time, a cui si impone un dovere di subordinazione, non potendo egli agire in contrasto di interessi con la P.A.
    In sostanza, in virtù della normativa dettata dalla L. 339/03 non è consentito ritenere compatibile l’attività di pubblico dipendente part-time e l’esercizio della professione forense.
    La Commissione pertanto, considerando anche il quadro normativo e giurisprudenziale, rileva che, allo stato attuale, non si può ritenere ammissibile l’esercizio della professione forense da parte di dipendente statale (ancorché in possesso dei requisiti di legge relativi all’abilitazione professionale), che abbia optato per il part-time e che abbia ottenuto l’iscrizione. In conseguenza di quanto precede il professionista iscritto all’Ordine non potrà mantenere l’iscrizione nel relativo albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2

  • L’Ordine (di Ferrara) sottopone il caso di un iscritto che chiede chiarimenti sulla possibilità di offrire una sponsorizzazione ad un saggio di danza. L’attività comporterebbe la menzione dello studio legale tanto sui manifesti pubblicitari dell’evento quanto tra i ringraziamenti durante lo spettacolo.

    La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto riferito a fattispecie concreta riferita ad un singolo avvocato identificato, mentre i quesiti devono riferirsi – a tenore di regolamento – a situazioni generali ed astratte.
    Cionondimento si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. E’ necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato.
    L’Ordine circondariale forense ha il compito di vigilare sul rispetto di tale generale principio, sia fornendo il proprio avviso su richiesta dell’interessato, sia eventualmente sanzionando le violazioni commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 1

  • L’Ordine di Venezia chiede parere sul seguente quesito: “Se il Consiglio dell’Ordine sia competente a conoscere di una questione di compatibilità che potrebbe comportare, ove sussistente, la cancellazione dall’albo di un proprio componente. Ciò in considerazione del fatto che la mancata ottemperanza dell’invito a rimuovere la situazione di incompatibilità potrebbe costituire presupposto di comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare”.

    La Commissione, sentito il relatore e dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 16, comma secondo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, può, per propria specifica competenza, rilevare, in qualsiasi momento, cause di incompatibilità dei propri iscritti, anche Consiglieri, e procedere alla cancellazione, osservate le relative norme.
    Per lo stesso articolo, comma terzo, se emergono fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, e questo con riguardo ad un Consigliere, può essere dato avvio al procedimento disciplinare, spettando in questo caso la competenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Corte di Appello più vicina, posto che la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia coincide con quella della Corte di Appello (art. 1, d.lgs. 28 maggio 1947, n. 597).
    Peraltro, nella vicenda delineata dal quesito, la Commissione ritiene che la conseguenza più appropriata sembri essere la cancellazione in via amministrativa dall’albo, anziché l’esercizio della funzione disciplinare in relazione all’ottemperanza all’invito di cui si riferisce.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 50

  • L’Ordine pesarese formula quesito circa la possibilità, per un ordine circondariale, di costituirsi come parte civile in un giudizio penale contro un soggetto il quale, nell’ambito di altra controversia, abbia tentato di intimidire l’avvocato di controparte con gravi minacce per far sì che rinunziasse al mandato difensivo.

    “La Commissione, pur non potendosi pronunciare sulla specifica vicenda sottesa al quesito, ritiene che la questione posta dal Consiglio richiedente vada risolta in senso affermativo.

    La costituzione della parte civile, prevista dagli artt. 74 e segg. c.p.p., è posta a tutela dei diversi interessi civili lesi dal fatto penalmente rilevante, purché vi sia costituzione in giudizio e si dia dimostrazione della sussistenza del danno.
    Più in dettaglio il Consiglio dell’Ordine forense si configura come ente esponenziale della comunità dei professionisti legali presso il foro circondariale. Per dovere istituzionale il Consiglio tutela la professione di avvocato nel suo complesso ed il diritto per gli iscritti negli albi di esercitarla in condizioni di indipendenza e sicurezza. Dal momento che gli atti, di natura violenta o intimidatoria, che hanno lo scopo di provocare una limitazione ingiusta alla libertà di determinazione del difensore appaiono lesivi degli interessi dell’Avvocatura nel suo complesso, e non solo della parte offesa nel singolo procedimento penale, circostanze come quelle riferite appaiono in generale in grado di giustificare la costituzione dell’Ordine come parte civile.”

    Consiglio Nazionale Forense (rell. Cardone e Florio), parere del 25 novembre 2009, n. 49

  • Il Consiglio (di Chieti) trasmette la richiesta di alcuni avvocati i quali, esponendo un caso relativo al mancato pagamento di compensi professionali, chiedono l’avviso dell’Ordine circondariale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, in quanto riferito ad una specifica vicenda e a persone nominate. A tenore di regolamento la Commissione consultiva da’ pareri su quesiti generali ed astratti, senza che possano generarsi interferenze con l’esercizio della funzione giurisdizionale.
    Il Consiglio circondariale ha competenza esclusiva a dare risposta ai quesiti degli iscritti e, ove ritenga necessario un pronunciamento dell’istanza nazionale, può sottoporre alla Commissione i punti sui quali ritenga necessario un chiarimento, in forma generale ed anonima, senza alcun riferimento a soggetti e vicende individuati.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 48

  • L’ordine (di Modica) richiede parere circa la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, sia stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
    Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti.
    Deve essere, ad ogni buon fine, ricordato che l’avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l’interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. L’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 novembre 2009, n. 47

  • L’Ordine (di Paola) chiede se si possa iscrivere nel registro dei praticanti un richiedente appartenente alle forze di polizia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
    L’opinione espressa con costanza in tali circostanze è quella che gli obblighi di rapporto e la condizione di subordinazione gerarchica incombenti sugli operatori delle forze dell’ordine siano radicalmente incompatibili con la riservatezza e l’indipendenza richiesti al praticante avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, in ispecie quando questi viene concretamente in contatto con l’attività giudiziaria e con notizie processualmente rilevanti (cfr., sul tema, il parere 24 ottobre 2007, n. 39 e i precedenti ivi richiamati).
    Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, medio tempore manifestatosi, che ritiene limitato il rischio di un “conflitto di appartenenza”, rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
    La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, lo ritiene nondimeno ingiustificato e considera ancora di attualità le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi, in particolare in quanto poste a tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti.
    In conclusione si ritiene che sia legittimo negare l’iscrizione nel registro di praticanti avvocati a membri delle forze dell’ordine in servizio, ancorché non possa escludersi il rischio di pronunce giudiziarie di segno contrario.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 46