Autore: admin

  • Consumazione dell’impugnazione al CNF e memorie illustrative

    Il principio di “consumazione del diritto di impugnazione” si applica anche al procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense, sicché dopo la proposizione del ricorso, che deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei motivi sui quali si fonda, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. 4 ottobre 2013, n. 22748; Cass. 30 maggio 2011, n. 11946; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1270 e Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28049; Cons. Naz. For. 30 maggio 2007, n. 45 e 13 febbraio 1993, n. 8.

  • L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal Consiglio territoriale

    Ai sensi dell’art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →), l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al Consiglio territoriale, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

  • La mancata risposta alle richieste del Collega avversario circa l’inadempimento del proprio cliente

    Contravviene all’obbligo deontologico di correttezza e lealtà nei confronti dei Colleghi (art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo →) l’avvocato che, dopo aver collaborato alla stipula di una transazione ed aver assicurato il suo puntuale adempimento da parte del proprio assistito, successivamente ometta di fornire risposte o spiegazioni, richiestegli dal legale avversario, sull’inadempimento del proprio cliente alla transazione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 236

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 232.

  • Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere

    La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 240

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 30 novembre 2015, n. 184, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 luglio 2014, n. 95.

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del Consiglio territoriale è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase di impugnazione (Nel caso di specie, la decisione veniva notificata all’incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L’impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 239

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Del Paggio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981.
    In arg cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 9149 del 6 maggio 2016.

  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da chi, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata disposta la sua cancellazione dal registro dei praticanti abilitati).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2015, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014 in tema di procedimento disciplinare.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Il reclamo elettorale deve riguardare il verbale di proclamazione degli eletti

    In tema di reclamo elettorale, il verbale redatto dalla Commissione elettorale concernente la verifica dell’esistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. n. 170/14 è da considerarsi atto meramente interno al procedimento elettorale ed ad esso strumentale (c.d. atto endoprocedimentale) e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione al CNF, la quale può avere ad oggetto esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine” (art. 28, comma 2 della L. n. 247/12) cioè il verbale di proclamazione degli eletti, che è l’atto conclusivo dell’intero procedimento elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237

  • Per l’impugnazione al CNF vale il principio di tipicità e decisorietà degli atti

    Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237

  • L’intimazione a transigere non deroga all’obbligo di corrispondere (esclusivamente) con il collega

    L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), tra i quali ultimi non rientra la richiesta di transigere la vertenza a pena, altrimenti, di gravi conseguenze (Nel caso di specie, il professionista aveva scritto direttamente alla controparte paventandole gravi conseguenze economiche a suo carico qualora non avesse conciliato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Orsoni), sentenza del 21 settembre 2007, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Grimaldi), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Testa), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84.