Autore: admin

  • Il COA di Roma chiede di sapere se “il quinquennio di insegnamento richiesto ai sensi dell’art. 2, punto 3, lettera b) della l. 247/2012 per l’iscrizione dei professori universitari di ruolo nell’Albo degli Avvocati debba decorrere dal momento della nomina oppure se possano essere utilizzati periodi di insegnamento precedenti”.

    La Commissione rinvia al proprio precedente parere n. 116/2015, nel quale si precisa che il servizio di insegnamento utile all’iscrizione nell’Albo professionale degli avvocati dei professori universitari di ruolo, ai sensi dell’art. 2 lettera b), della L. n. 247/2012, è quello svolto esclusivamente dopo la nomina in ruolo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 43

    Quesito n. 157, COA di Roma

  • Favor rei: la valutazione non deve limitarsi alla sola sanzione edittale

    Le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (art. 65 co. 5 L. n. 247/2012), ma tale valutazione non può limitarsi alla sola sanzione edittale dovendo invero aversi altresì riguardo alle eventuali aggravanti ex art. 53 L. n. 247/2012 e art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, al professionista era stata irrogata la sospensione disciplinare sebbene per la fattispecie contestatagli il nuovo codice deontologico preveda ora la sanzione base della censura. In applicazione del principio di cui in massima, dato atto che il giudice della deontologia aveva espressamente motivato tale sanzione, tra l’altro specificando che «il fatto deve considerarsi grave», la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del CNF impugnata).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza del 26 luglio 2016, n. 240).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164.

  • Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha cassato Consiglio Nazionale Forense sentenza del 29 dicembre 2015 n. 233, secondo cui “Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario in carica al momento del deposito della decisione, anche se questi non fossero stati in carica, nemmeno quali componenti del collegio, al tempo in cui fu assunta la deliberazione ex artt. 44 e 51 r.d. n. 37/1934”).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22516 del 7 novembre 2016

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF ed infine in Cassazione che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15043 del 21 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15041 dell’8 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 12087 del 13 giugno 2016 (che ha confermato sentenza CNF n. 4/2016), Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6463 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6468 del 4 aprile 2016.
    In arg. cfr pure la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

    Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6468 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6467 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6466 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6465 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6464 del 4 aprile 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 6463 del 4 aprile 2016.

  • Il COA di Palermo ha formulato un quesito in merito alla obbligatorietà dei corsi di formazione ex art. 43 per i praticanti che svolgano il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

    La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale integramente si conforma.
    La risposta è pertanto resa nei termini seguenti:
    “[…] la commissione rileva che il quesito proposto non trova soluzione nella disciplina vigente, dovendo, invece, essere disciplinato dai decreti ministeriali previsti dalla L. 247/2012 che, ad oggi, non sono ancora stati pubblicati né per quanto riguarda il tirocinio presso gli uffici giudiziari, né tanto meno per quanto riguardo la frequenza dei corsi integrativi […]”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 42

    Quesito n. 151, COA di Palermo

  • Il COA di Sulmona chiede di sapere se un geometra iscritto all’Albo, ma che non esercita la professione, può essere contemporaneamente iscritto all’Albo degli Avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 247/2012 “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro”.
    Stante la tassatività della predetta elencazione non è consentita la contemporanea iscrizione nell’Albo dei geometri e nell’Albo degli avvocati.
    In tal senso si è espresso il CNF in sede giurisdizionale (sentenza n. 50 del 2005, relativa a soggetto iscritto nell’albo dei mediatori d’affari); cfr. anche il parere n. 94/2013, relativo alla contemporanea iscrizione nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 41

    Quesito n. 155, COA di Sulmona

  • Il COA di Milano formula il seguente quesito: ”Considerato l’obbligo – per chi chiede l’iscrizione all’albo degli avvocati – previsto dall’art. 7 della L. 247/12 -di indicare se ‘sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni’, si chiede se tale circostanza debba essere comunicata e, in caso positivo, a chi”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini: L’art. 7 della L. n. 247/2012 dispone che “l’avvocato deve iscriversi nell’Albo del circondario del Tribunale dove ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui esercita la professione in modo prevalente” e richiede a tal fine “una attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve risultare se sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni”.
    Quest’ultima norma dispone, a sua volta, che “i magistrati giudicanti e requirenti delle Corti d’appello e dei tribunali ordinari non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti sino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato”.
    La dichiarazione di cui all’art. 7 della legge professionale, essendo diretta ad evitare l’incompatibilità di sede di cui all’art. 18 dell’ordinamento giudiziario, deve essere comunicata dal Consiglio dell’Ordine al locale Consiglio giudiziario, competente in materia di valutazione della suddetta incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 40

    Quesito n. 149, COA di Milano

  • Il COA di Chieti chiede se l’Abogado, iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5 C.E possa chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 96/2001 l’Avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al R.D.L 1578/33 (ora L. 247/2012) secondo le modalità previste dal decreto medesimo.
    Il successivo art. 12 del Decreto 96/2001 prevede, al comma 1, che l’avvocato stabilito possa essere dispensato dalla prova attitudinale ai fini del passaggio come integrato all’Albo Ordinario allorché provi di avere esercitato la professione in Italia per almeno tre anni, in modo effettivo e regolare inteso, secondo la previsione del comma 2, come esercizio dell’attività professionale reale e senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Prevede ancora la norma che, ove gli eventi interruttivi siano di altra natura, l’attività svolta dovrà essere verificata nella sua effettività e regolarità -in assenza di altre ragioni ostative- ove svolta per tre anni effettivi sottraendo, quindi, dal computo il periodo di interruzione, cui può essere parificata la richiesta di sospensione.
    Ne consegue che è possibile che l’avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti chieda la sospensione volontaria ai sensi dell’art 20 comma 2 della L 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l’esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 16 marzo 2016, n. 39

    Quesito n. 146, COA di Chieti