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  • Inammissibile l’impugnazione del provvedimento di archiviazione (tantopiù da parte dell’esponente)

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, tantopiù ove riguardi il provvedimento di archiviazione (che non costituisce una “decisione” in senso stretto), giacché gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 29 luglio 2016, n. 286

    NOTA:
    Sulla persistente attualità del principio di cui in massima anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 26 luglio 2016, n. 243, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 344, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 24 novembre 2016, n. 342, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 335, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 304, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 25 luglio 2016, n. 211, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 14 luglio 2016, n. 205, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Capria), sentenza del 11 giugno 2016, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 10 maggio 2016, n. 132, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 10 maggio 2016, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 10 maggio 2016, n. 129, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 10 maggio 2016, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 5 maggio 2016, n. 125, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 115, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 8 aprile 2016, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32.

  • Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)

    E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione della sanzione disciplinare era sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 29 luglio 2016, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 25 luglio 2016, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 3 maggio 2016, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Geraci), sentenza del 8 aprile 2016, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo (ab origine) di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 29 luglio 2016, n. 264, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 12 luglio 2016, n. 183, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 26 febbraio 2016, n. 24, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 249, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2015, n. 117, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7.
    In sede di Legittimità, cfr. in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • Abilitazione al patrocinio: l’inizio e la fine dei sei anni non sono rimessi alla discrezionalità del praticante avvocato

    La durata dei sei anni della abilitazione al patrocinio (art. 8 RDL n. 1578/1933, come modificato dall’art. 10 L. n. 242/1988) non è lasciata alla libera discrezione dell’interessato, ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti ed ha termine il giorno corrispondente del sesto anno rispetto a quello della decorrenza, e deve escludersi che tali momenti possano essere rimessi alla scelta soggettiva dell’interessato, giacché l’abilitazione al patrocinio è concessa esclusivamente allo scopo di consentire al praticante un tirocinio più ampio indirizzato ad una migliore preparazione utile per affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, sicché l’ampliamento del periodo previsto dalla legge, comunque realizzato, anche mediante una o più sospensioni, comporterebbe uno stravolgimento della ratio dell’istituto come concepito dal legislatore e finirebbe con il determinare la previsione di un vero e proprio status professionale concorrente con quello dell’avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 29 luglio 2016, n. 283

    NOTA.
    In senso conforme, tra le altre, sentenze CNF n. 150/1994, n. 28/1995, n. 86/1995, n. 154/2007, n. 168/2009.

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 353, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 352, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 340, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 319, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 21 luglio 2016, n. 209, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 10 maggio 2016, n. 139, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Capria), sentenza del 2 maggio 2016, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
    In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 28 luglio 2016, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 12 luglio 2016, n. 193, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21.

  • Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

    Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att. (applicabili ratione temporis; v. ora artt. 51 L. n. 241/2012 e 14 Reg. CNF n. 2/2014), la competenza è attribuita al Consiglio territoriale che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 12 luglio 2016, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25.