Autore: admin

  • I diversi termini per impugnare al CNF i provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi

    Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:

    • 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
    • 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
    • 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
    • 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024

  • Cassazione con rinvio: la mancata o tardiva riassunzione dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale

    La tardiva o mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l’illegittimità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 22986/2024, CNF n. 89/2024, CNF n. 24/2024, Cass. n. 19103/2023, CNF n. 194/2023, CNF n. 6/2019. In arg. cfr. pure CNF n. 168/2024 che ha ritenuto manifestamente infondata la qlc dell’art. 393 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall’estinzione del processo per sua tardiva o mancata riassunzione a seguito di rinvio al Consiglio nazionale forense da parte della Corte di Cassazione, anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina.

  • L’esecutività delle sanzioni disciplinari sostanziali

    La sospensione disciplinare e la radiazione irrogate dal CDD diventano esecutive, qualora non impugnate, una volta decorso il termine per l’impugnazione; diversamente, nell’ipotesi di ricorsi avanti il CNF, l’esecutività delle predette sanzioni decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF (art. 62, comma 2, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025

  • La Comunità montana “Tanagro-Alto e Medio Sele” formula quesito in merito alla necessità di richiedere certificazione di regolarità contributiva (DURC) in caso di conferimento diretto – senza evidenza pubblica – di incarichi di natura fiduciaria ad avvocati.

    A partire dal 2015, la posizione del Consiglio Nazionale Forense si è orientata costantemente nel senso di escludere che l’avvocato al quale debbano venire liquidati compensi da parte di enti pubblici sia tenuto a esibire il documento unico di regolarità contributiva (d’ora in poi DURC), previsto e disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002 e già richiamato dal previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e, oggi, dal nuovo codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023). In particolare, come noto, l’esibizione del documento unico di regolarità contributiva è, in sintesi estrema, una delle condizioni che la legge pone alle imprese per poter partecipare all’assegnazione di contratti e/o appalti da parte delle pubbliche amministrazioni; e ciò al fine di assicurare che il contraente con cui le PP. AA. entri in relazione sia affidabile sul piano contributivo.
    Tale posizione, in particolare, è stata espressa nel parere n. 69/2015 e successivamente confermata con il parere reso nella seduta del 22 ottobre 2021 e successivamente trasmesso a tutti i COA in data 19 novembre 2021, ove si ribadisce che «il DURC non [può] essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC».
    Si deve tuttavia segnalare che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è di segno diverso, come da ultimo ribadito da Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 2 aprile 2025, n. 2776.
    In conclusione, per quanto il Consiglio Nazionale Forense continui a ritenere che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal proprio orientamento, non si può non prendere atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, e continuare a segnalare agli ordini ed agli iscritti che la Cassa forense da tempo rilascia documentazione analoga al DURC, che viene accettata dalle stazioni appaltanti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 luglio 2025

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 90 del 4 aprile 2025

  • Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

    Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge (art. 23 commi 5 e 6 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025

  • Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento

    L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione CDD impugnata perché, a suo dire, si era esclusivamente fondata sulla sentenza di patteggiamento. Il CNF, dato atto che il CDD aveva in realtà accertato l’esistenza del fatto e la sua rilevanza deontologica anche in via autonoma e non soltanto in base alla sentenza penale, ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 89 del 28 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SSUU n. 6548/2025, CNF n. 369/2024, CNF n. 365/2024, CNF n. 167/2024, CNF n. 40/2024, CNF n. 26/2024, nonché CNF n. 280/2023 (non massimata in parte qua). In arg. v. pure CNF n. 56/2022.

  • Dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti

    Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 104 del 14 aprile 2025

  • Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025

  • Sospensione cautelare: lo strepitus fori può essere attuale pur se riferito a fatti non più recenti

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 88 del 28 marzo 2025