Attività professionali politicamente caratterizzate: l’avvocato deve anche apparire, oltreché essere, indipendente

L’indipendenza è una qualità indispensabile dell’agire dell’avvocato, essenziale per assicurare l’effettività della difesa (art. 9 cdf, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la terzietà dell’avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, vìola il suddetto precetto deontologico l’avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull’iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di “lavorare gratis” ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l’esercizio professionale e con l’affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un’iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l’espressione -atecnica e ambigua- “gratuito patrocinio”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 08 Aprile 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 12 Settembre 2022 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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