Sebbene per gli scritti difensivi e le istanze da depositarsi innanzi al Giudice disciplinare non esistano specifiche tecniche di redazione, né alcuna norma espressamente imponga il rispetto di limiti dimensionali, gli scritti ridondanti, ripetitivi o parossisticamente estesi si pongono in contrasto con il principio di cui all’art. 111, comma 2 Cost., giacché non consentono un’efficiente e rapida definizione delle controversie, andando a detrimento del sistema giustizia e, in definitiva, delle parti stesse in quanto complicano l’intelligibilità della fattispecie contestata più che svolgere il diritto di difesa in maniera coerente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto quattordici motivi di impugnazione, articolati in plurimi sottomotivi, spesso coincidenti, reiterati e ridondanti, tutti peraltro ritenuti infondati).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
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