L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Minervini), sentenza n. 130 del 13 settembre 2022
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Patelli), sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 13 Settembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 18 Maggio 2021 (sospensione)
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