Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 374 del 21 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 374 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 29 Novembre 2018 (sospensione)
0 Comment