Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 17 del 31 Dicembre 2018 (sospensione)
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