L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
– codice: art. 68
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Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013
Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 149 del 15 Ottobre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Bulgarelli Aldo), sentenza n. 135 del 27 Novembre 2009
[viDEONTOLOGIA] L’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
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Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)