Assenza all’udienza: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

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– codice: art. 66

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Marzo 2015 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21948 del 28 Ottobre 2015 (respinge)