L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
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– codice: art. 54
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 07 Maggio 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 31 del 12 Giugno 2025 (censura)