L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
– codice: art. 47
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La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024
CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.
CDD di Genova (pres. Pedroni Menconi Silvana, rel. De Santis Fabio), decisione n. 33 del 16 Novembre 2021
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 50 del 16 Luglio 2019
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)