L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
– codice: art. 4
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Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Neri Claudio), sentenza n. 168 del 30 Settembre 2013
L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 106 del 17 Luglio 2013
Responsabilità deontologica: irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione od omissione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 15 Marzo 2013
Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suitas della condotta – Sufficienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007