Assenza all’udienza: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nella specie trattavasi di assenza del difensore di fiducia all’udienza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 9 del 29 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 27 Giugno 2024 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment