ARTT 9 E 52 CDF – UTILIZZO ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE – SCRIMINANTE EX ART. 598 CP – INSUSSISTENZA

Configura l’illecito di cui agli artt. 9 e 52 CDF da parte del difensore dell’incolpato l’aver utilizzato, in una memoria difensiva redatta nell’espletamento del mandato, espressioni sconvenienti e offensive rivolte ai membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina accusati di “comportamento approssimativo e superficiale”, di una “posizione preconcetta” e di una “forzata mancanza di obiettività” verso l’incolpato, descrivendo inoltre come “sterili” le deduzioni dell’Organo di Disciplina. Il principio di tutela del diritto di difesa non giustifica l’uso di espressioni denigratorie o lesive della dignità altrui, anche quando utilizzate nell’ambito di un atto difensivo. La scriminante di cui all’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le espressioni offensive utilizzate in giudizio, si applica solo se tali espressioni riguardano l’oggetto diretto della controversia e risultano strettamente pertinenti alla difesa.
(Nel caso in esame, la scriminante di cui all’art. 598 c.p. non è stata ritenuta sussistente poiché le affermazioni riguardavano valutazioni personali dei membri del Collegio e non elementi tecnici della controversia).

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Leone, rel. Petrella), decisione n. 19 del 18 marzo 2024

Giurisprudenza CDD

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