L’avvocato che, ottenuto un decreto ingiuntivo a favore del proprio cliente nell’adempimento del mandato ricevuto, ometta allo stesso, pur reiteratamente richiestone, qualsiasi informazione sull’esito della procedura, commette la violazione prevista e sanzionata dall’art.27 comma 6 del codice deontologico forense, a nulla rilevando l’esito favorevole ottenuto, in quanto la norma citata tende a preservare i doveri informativi gravanti sul professionista nei confronti del cliente, quale segno distintivo di proibità, lealtà diligenza e correttezza che caratterizzano la condotta dell’Avvocato.
Parimenti l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato integra gli estremi della violazione del canone deontologico di cui all’art. 33 comma 1 CDF, non rilevando, nemmeno come causa attenuante della sanzione, l’avvenuta restituzione degli stessi solo dopo l’incardinamento del procedimento disciplinare.
(Fattispecie nella quale l’avvocato incolpato veniva sanzionato con la censura poiché, dopo aver ottenuto per conto della propria cliente un decreto ingiuntivo, rifiutava qualsiasi informazione alla stessa, nonché reiteratamente la restituzione dei documenti fornitogli per l’espletamento dell’incarico, provvedendo alla loro restituzione solo durante il dibattimento del procedimento disciplinare).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. de Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 75 del 16 ottobre 2023
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