Incorre nella violazione degli artt. 23 comma 2 e 24 comma 2 l’avvocato che, intrattenendo con la parte assistita rapporti di carattere personale confidenziale ed economici, esulanti la sfera del mandato ricevuto, non preserva la propria indipendenza nella gestione del rapporto professionale e crea commistioni con la sfera privata che alterano e influenzano l’adempimento del mandato ricevuto.
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto responsabile della violazione degli artt. 23 e 24 CDF e sanzionato con la Censura l’avvocato che aveva intrattenuto rapporti confidenziali con la propria cliente, accettando somme di danaro non relative al mandato ricevuto e ingenerando in tal modo una commistione con la sfera privata e intima che ha cagionato la perdita di indipendenza nell’espletamento del mandato).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 2 del 16 febbraio 2023
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