I fatti, ancorché non commessi nell’esercizio della professione forense possono assumere rilievi sia sul piano del dovere di evitare incompatibilità (art.6 CDF) sia laddove ne risulti compromessa la reputazione personale e/o l’immagine dell’intera categoria, dovendo l’iscritto sempre osservare, anche al di fuori della attività professionale, i doveri di dignità, probità e decoro (art.9 CDF) nella salvaguardia dell’immagine propria e della intera categoria professionale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Iannone), decisione n. 29 del 5 luglio 2023
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