Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.

E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

Related Articles

0 Comment