Art. 36 CDF divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti. Utilizzo di abbreviazioni equivoche. Insussistenza

Il Professionista che utilizza l’abbreviazione “abg” in luogo di ABOGADO , correttamente seguito dalla dicitura “stabilito”, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati, non commette illecito deontologico.
In particolare, si rimarca la differenza tra l’abbreviazione “p.avv.” e “abg”: il primo facilmente potrebbe indurre in errore sul corretto titolo del professionista, diversamente dal diminutivo “abg” seguito dalla dicitura “stabilito” e, come nel caso di specie, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati.
Nel caso di specie, l’Avvocato ha utilizzato l’abbreviazione con la consapevolezza che ciò fosse legittimo in quanto, nel rispetto della normativa professionale, lo ha sempre corredato con la dicitura “stabilito” e dall’indicazione del Collegio de Abogados De Santa Cruz De La Palma e del nominativo del collega avvocato iscritto all’albo.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 42 del 10 luglio 2023

Giurisprudenza CDD

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