Non incorre nella violazione dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense (conflitto di interessi) l’avvocato che accetta incarichi dagli amministratori/commissari di una società in gestione straordinaria all’esito di interdittiva antimafia per l’assistenza degli stessi innanzi al TAR e, nello stesso periodo temporale, altresì assiste i medesimi commissari in giudizi civili instaurati contro di essi dalla medesima Gestione separata della società colpita da interdittiva. Ciò sul presupposto che l’applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, dà vita a una gestione separata circoscritta alla gestione di contratti oggetto della misura, da attuarsi con la costituzione di un patrimonio separato ai sensi dell’art. 2447 bis c.c. nel perseguimento dell’interesse pubblico cui è preposto il commissariamento.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ferri), decisione n. 77 del 20 novembre 2023
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