L’informazione sull’attività professionale non può mai avere modalità attrattive della clientela o utilizzare mezzi suggestivi incompatibili con la dignità e il decoro della professione, giacché la pubblicità informativa non deve essere finalizzata all’accaparramento della clientela ed all’autopromozione, ma deve tendere a fornire una informazione corretta, trasparente e veritiera sull’attività svolta (Nella fattispecie, l’avvocato aveva diffuso su internet un messaggio promozionale contenente la seguente dicitura: “L’INPS non ti ha riconosciuto l’invalidità civile o l’indennità di accompagnamento? Hai subito danni da MALASANITA’ e vuoi chiedere un RISARCIMENTO? Rivolgiti allo studio legale dell’avv……”. In applicazione del principio di cui in massima, il CDD ha sanzionato il professionista per la violazione degli artt. 17 e 35 cdf).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Di Rienzo, rel. Minopoli), decisione n. 22 del 17 marzo 2025
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