Non sussiste violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e fatti considerati per la decisione, né del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, qualora siano rimasti invariati gli elementi essenziali e la materialità del fatto. L’art. 16 del Regolamento n. 2/2014 attribuisce al Consigliere istruttore il compito di presentare alla Sezione una proposta motivata di archiviazione o di formulazione del capo d’incolpazione. Tale funzione di impulso non pregiudica la competenza deliberativa della Sezione, che può integrare o modificare gli addebiti anche tramite una riqualificazione del capo d’incolpazione. Questa possibilità è concessa, anche in sede di decisione disciplinare, purché l’incolpato sia stato reso edotto dell’accusa e messo in condizione di difendersi.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Cipullo, rel. Cuomo), decisione n. 17 del 27 febbraio 2024
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