Il Presidente del CDD, che appartenga allo stesso Ordine del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, non ha l’obbligo di astenersi (in favore del vice-presidente o altro Consigliere) dal compiere l’attività per la valutazione preliminare che potrebbe condurre alla richiesta di archiviazione senza formalità ovvero alla richiesta di proporre il semplice richiamo verbale (poi discussa e decisa dal CDD, in composizione plenaria, a maggioranza dei partecipanti, escludendosi dal computo e dal voto i consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato ex art. 14, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014), non potendosi applicare analogicamente a tale fattispecie le norme in tema di incompatibilità stabilite agli istruttori, giacché i casi di astensione e ricusazione sono tassativi (art. 51 e 52 c.p.c), e tra gli stessi non rientra l’ipotesi in esame, anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa giustiziale, e non giurisdizionale, con conseguente inapplicabilità dei principi del giusto processo (artt. 111 e 112 della Costituzione), occorrendo piuttosto rispettare quelli dettati dall’art. 97, comma 1, Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Novembre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 04 Ottobre 2019 (richiamo)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22426 del 15 Luglio 2022 (respinge)
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