Conclusa la fase istruttoria preliminare, la Sezione CDD competente per il procedimento disciplinare delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione e quindi la citazione a giudizio dell’incolpato senza la presenza del Consigliere Istruttore responsabile della fase preprocedimentale (artt. 16 co. 2 e 18 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di invalidità della delibera stessa e di tutto il successivo procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il consigliere istruttore aveva partecipato alla delibera della Sezione CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare e quindi rimesso il procedimento al CDD medesimo per quanto di competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 183 del 21 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 21 Ottobre 2022 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 27 Novembre 2020 (sospensione)
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