Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, non è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933, ratione tempore applicabile), essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 226
NOTA:
In senso conforme:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 20 Aprile 2006 (censura)
0 Comment