Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine. Tale principio di c.d. “scissione” opera sia nella previgente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933), sia nella nuova (cfr. art. 33 Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 13983 del 6 giugno 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
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