Nel caso in cui il CNF accolga il ricorso per annullamento della delibera di archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre-procedimentale e gli atti vanno pertanto restituiti al CDD a quo per le conseguenti determinazioni giacché, qualora il CNF decidesse direttamente nel merito, sarebbe evidentemente pregiudicato il diritto dell’incolpato di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 2 del 11 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 11 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 19 Settembre 2017 (archiviazione)
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