Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 82 del 28 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 28 Aprile 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 04 Dicembre 2017 (archiviazione)
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