Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è quindi preclusa la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione era stato adottato al termine della fase istruttoria preliminare ex art. 16 Reg. CNF 2/2014, secondo cui il Consigliere istruttore propone alla sezione competente del CDD richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 15 Aprile 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 08 Marzo 2019
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