Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell’impugnabilità, l’archiviazione costituisce in realtà l’esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso. Al CNF è preclusa quindi la decisione sul merito e, qualora pervenga all’annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione era stato adottato al termine della fase istruttoria preliminare ex art. 16 Reg. CNF 2/2014, secondo cui il Consigliere istruttore propone alla sezione competente del CDD richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 74 del 15 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 15 Aprile 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 15 Luglio 2020 (archiviazione)
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