Annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa

Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), giacché l’art. 17, co. 7, L. n. 247/2012 riguarda esclusivamente i casi in cui il Consiglio locale non provveda nel termine di legge sulla richiesta di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. Allorio), sentenza n. 176 del 19 dicembre 2019

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 24 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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