Nel caso di annullamento, da parte del CNF, del provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo professionale, all’iscrizione stessa provvede il competente Consiglio dell’Ordine (con ogni eventuale, conseguente determinazione anche in punto di decorrenza degli effetti della iscrizione), non potendosi il CNF surrogare nell’assunzione della relativa delibera, avente valore costitutivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 18 Marzo 2014 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Novembre 2012
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