L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 13 Giugno 2024 (sospensione)
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