L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante (art. 29 cdf) perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Peraltro, l’illecito in parola non è escluso dal fatto che vi sia un accordo sul compenso (art. 25 cdf) ovvero che il cliente accetti di provvedere al relativo pagamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 4 del 02 Settembre 2021 (sospensione)
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